AGRITURISMI
Per attività agrituristiche si intendono le attività di somministrazione di alimenti e bevande, ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, in forma singola o associata, nei limiti dell’art.2135 del codice civile, così come modificato dal D.Lgs n. 228/2001 attraverso l’utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali che devono comunque rimanere principali.
Rientrano nell’attività agrituristica:
a) l’ospitalità per soggiorno in appositi locali aziendali a ciò adibiti;
b) l’accoglimento in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili;
c) la somministrazione di pasti e di bevande, compresi gli alcolici e superalcolici, tipici della Regione, ricavati prevalentemente da prodotti aziendali ottenuti attraverso lavorazioni interne o esterne all’azienda;
d) organizzazione di degustazione di prodotti aziendali trasformati in prodotti enogastronomici, inclusa la mescita di vini;
e) organizzazione di attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, finalizzate alla valorizzazione deln territorio, delle attività e del patrimonio rurale.
Per poter esercitare l'attività agrituristica è necessaria la preventiva iscrizione all'Elenco Provinciale degli Operatori Agrituristici.
Adempimenti
Per esercitare l'attività agrituristica occorre presentare una Segnalazione Certificata d’Inizio Attività ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2009, resa conformemente all'art. 19 della legge n. 241/90 e s.m.i e la notifica sanitaria relativa all'idoneità dei locali utilizzati per la preparazione e la somministrazione degli alimenti ai sensi del Reg. CE n. 852/2004 e successive modifiche.
L'azienda agricola dovrà autoclassificarsi con riferimento ai disposti di cui alla Delibera di Giunta RER n. 389/2000.
Entro il 1° ottobre di ogni anno l'operatore agrituristico deve comunicare al Comune e alla Provincia il calendario di apertura dell'impresa, nonché l'elenco dei prezzi che intende applicare per i servizi agrituristici di somministrazione pasti e bevande e per il pernottamento. Tali prezzi dovranno essere rispettati per tutto l'anno successivo salvo eventuali variazioni che dovranno essere comunicate al Comune e alla Provincia entro il 31 marzo.
L'imprenditore dovrà esporre una copia della SCIA all'interno dei locali dell'azienda, in prossimità del punto di ricevimento clienti o alle casse come indicato nella Delibera di Giunta n. 987/2011.
Modalità di presentazione
La compilazione e l'invio delle pratiche avviene tramite la piattaforma regionale ACCESSO UNITARIO.
Per informazioni: Modalità invio pratiche
Ulteriori adempimenti
Dopo aver presentato la pratica occorre:
- contattare la Regione Emilia-Romagna per comunicare i flussi turistici utilizzando la mail: statisticaturismo.bo@regione.emilia-romagna.it
Maggiori informazioni alla pagina del Servizio Statistica della Regione Emilia-Romagna
- rivolgersi all'Ufficio Riscossioni e Controlli per l'imposta di soggiorno
- Questura di Bologna per l'inserimento dei nominativi degli alloggiati
Riferimenti normativi:
L.R. 31 marzo 2009 n. 4;
Deliberazione di Giunta regionale n. 987/2011
FATTORIE DIDATTICHE
La Regione Emilia Romagna riconosce come fattorie didattiche le imprese agricole singole o associate, che svolgono oltre alle tradizionali attività agricole, anche attività educative rivolte ai diversi cicli di istruzione scolastica e alle altre tipologie di utenze, finalizzate:
a) alla conoscenza del territorio rurale, dell’agricoltura e dei suoi prodotti ed in generale del legame esistente fra alimentazione e patrimonio storico-culturale;
b) all’educazione al consumo consapevole attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra produzione, consumi alimentari ed ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile;
c) alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli locali in relazione alle attività agricole praticate in azienda.
Le fattorie didattiche che offrono anche la somministrazione di pasti o il pernottamento devono ottemperare a tutti gli obblighi previsti per l’attività di agriturismo.
Qualora l’attività agricola sia esercitata in forma societaria, il possesso dei requisiti professionali deve essere posseduto dal legale rappresentante o da altra persona specificamente preposta all’attività didattica.
Adempimenti
Per esercitare l’attività di fattoria didattica occorre presentare una Segnalazione Certificata d’Inizio Attività ai sensi dell’art. 26 della L.R. n. 4/2009 e dell’art. 19 della Legge n. 241/90 e s.m.i.
Occorre inoltre:
- essere iscritto al Registro della C.C.I.A.A. in qualità di imprenditore agricolo;
- essere in possesso dell’attestato di frequenza al corso per operatore di fattoria didattica;
- essere iscritto all’elenco della Provincia di Bologna , sezione “Fattorie Didattiche”;
- possedere produzioni agricole orientate al consumo alimentare e legate al territorio e alle produzioni locali.
- essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 6, comma 1, della Legge 20 febbraio 2006 n. 96
Modalità di presentazione
La compilazione e l'invio delle pratiche avviene tramite la piattaforma regionale ACCESSO UNITARIO.
Per informazioni: Modalità invio pratiche
Riferimenti normativi:
L.R. 31 marzo 2009 n. 4;
Delibera di Giunta regionale n. 314/2010
Riferimenti organizzativi
Dirigente Unità Intermedia Attività Produttive e Commercio: Dott.ssa Pierina Martinelli
Responsabile Unità Operativa Sportello Unico Artigiani, pubblici esercizi, attività ricettive: Dott.ssa Tiziana Spedicato
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Pierina Martinelli