Strutture ricettive all'aria aperta
1. Sono campeggi i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento.
2. I campeggi, per dare alloggio a turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, possono mettere a disposizione, in un numero di piazzole non superiore al 35 per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate, tende o unità abitative mobili quali roulotte, caravan, case mobili, maxicaravan, autocaravan o camper e unità abitative fisse.
3. Sono villaggi turistici i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, prevalentemente attrezzati per il soggiorno di turisti sprovvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento, che forniscono alloggio in tende, unità abitative mobili o fisse. Nei villaggi turistici almeno il 35 per cento delle piazzole autorizzate è attrezzato con unità abitative fisse o mobili messe a disposizione dal gestore. Tale percentuale può riguardare anche la totalità delle piazzole.
4. Possono assumere la specificazione aggiuntiva di "centro vacanza" i campeggi ed i villaggi turistici dotati di rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali, così come stabilito dallo specifico atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2.
Adempimenti
L'avvio e il subentro delle attività ricettive all'aria aperta è intrapreso a seguito della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 2, comma 2, da presentare al Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio.
Requisiti
- Delibera della Giunta Regionale n. 2150 del 2 novembre 2004
- Approvazione degli standard strutturali e requisiti di esercizio per l'autorizzazione e la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta: aperte al pubblico, non aperte al pubblico e aree di sosta
- Delibera della Giunta Regionale n. 803 del 4 giugno 2007
- Modifica dell'atto di Giunta regionale n.2150/2004 'Approvazione degli standard strutturali e requisiti di esercizio per l'autorizzazione e la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta: aperte al pubblico non aperte al pubblico e aree di sosta'
Modalità di presentazione
La compilazione e l'invio delle pratiche avviene tramite la piattaforma regionale ACCESSO UNITARIO.
Per informazioni: Modalità invio pratiche
Ulteriori adempimenti
Dopo aver presentato la pratica occorre:
- contattare la Regione Emilia-Romagna per comunicare i flussi turistici utilizzando la mail: statisticaturismo.bo@regione.emilia-romagna.it
Maggiori informazioni alla pagina del Servizio Statistica della Regione Emilia-Romagna
- rivolgersi all'Ufficio Riscossioni e Controlli per l'imposta di soggiorno
- Questura di Bologna per l'inserimento dei nominativi degli alloggiati
Riferimenti normativi
L.R. 28 luglio 2004, n. 16;
Deliberazione di Giunta regionale n. 2150/2004
Deliberazione di Giunta regionale n. 803/2007
Riferimenti organizzativi
Dirigente Unità Intermedia Attività Produttive e Commercio: Dott.ssa Pierina Martinelli
Responsabile Unità Operativa Sportello Unico Artigiani, pubblici esercizi, attività ricettive: Dott.ssa Tiziana Spedicato
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Pierina Martinelli