La Legge Regionale n. 16 del 27.07.2004, modificata dalla L.R. 4 del 12.02.2010, definisce all’art 4 che le strutture ricettive alberghiere sono: gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere e all’art. 5 specifica:
1.Sono "alberghi" le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere, suite o unità abitative fornite di servizio autonomo di cucina, destinate alla ricettività. Negli alberghi la capacità ricettiva può riguardare le unità abitative in misura non superiore al 40 per cento del totale.
2. Sono "residenze turistico-alberghiere" e possono utilizzare la specificazione "residence", le strutture che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in unità abitative costituite da uno o più locali, fornite di servizio autonomo di cucina, camere o suite e che posseggono i requisiti indicati nell'atto di Giunta regionale di attuazione. Nelle residenze turistico alberghiere la capacità ricettiva può riguardare camere o suite in misura non superiore al 40 per cento del totale.
3. Possono assumere la specificazione di "motel" gli alberghi particolarmente attrezzati per l'alloggiamento e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni. I motel, qualunque sia il numero di stelle assegnato, assicurano uno standard minimo di servizi di autorimessa nonché servizi di primo intervento, di assistenza meccanica, rifornimento di carburante, ristorante o tavola calda e fredda, bar.
4. Di norma assumono la specificazione di "meuble" o "garni" gli alberghi che forniscono il solo servizio di alloggio e normalmente di prima colazione, senza ristorante.
5. Possono assumere la specificazione di "centro benessere" gli alberghi dotati di impianti e attrezzature per fornire servizi specializzati per il relax ed il benessere psicofisico.
6. Possono assumere la specificazione di "beauty farm" gli alberghi che forniscono servizi specializzati finalizzati a cicli di trattamenti dietetici ed estetici.
7. Possono assumere la specificazione di "villaggio-albergo" le aziende alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso ed inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
8. Possono assumere la specificazione aggiuntiva di "centri congressi" le strutture alberghiere dotate di strutture, attrezzature e servizi specializzati per l'organizzazione di manifestazioni congressuali e convegni.
9. Nello specifico atto di Giunta regionale previsto all'articolo 3, comma 2 è definito il numero minimo di camere, suite o unità abitative per gli alberghi e le residenze turistico alberghiere; nello stesso atto sono definite le caratteristiche che devono possedere le strutture ricettive alberghiere per utilizzare le specificazioni aggiuntive citate ai commi precedenti e possono essere individuate ulteriori specificazioni aggiuntive.
L'apertura delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive all'aria aperta e delle loro dipendenze è subordinata alla preventiva autorizzazione del Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio.
In caso di subentro nella titolarità o nella gestione dell'esercizio, qualora non siano apportate modifiche strutturali e il nuovo titolare o gestore sia in possesso dei requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività e confermi la classifica assegnata, l'autorizzazione è sostituita dalla denuncia d'inizio attività.
L'autorizzazione è subordinata alla preventiva assegnazione della classifica sia per la struttura principale che per le dipendenze e indica, inoltre, la denominazione, la capacità ricettiva, il periodo di apertura stagionale o annuale, l'ubicazione.
Modalità di presentazione
La compilazione e l'invio delle pratiche avviene tramite la piattaforma regionale ACCESSO UNITARIO.
Per informazioni: Modalità invio pratiche
Si precisa che i modelli sono di competenza regionale e quelli attualmente in vigore sono stati approvati con Determinazione del Responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche 15 dicembre 2010, N. 14543
Ulteriori adempimenti
Dopo aver inviato la pratica occorre:
- contattare la Regione Emilia-Romagna per comunicare i flussi turistici utilizzando la mail: statisticaturismo.bo@regione.emilia-romagna.it
Maggiori informazioni alla pagina del Servizio Statistica della Regione Emilia-Romagna
- rivolgersi all'Ufficio Riscossioni e Controlli per l'imposta di soggiorno
- Questura di Bologna per l'inserimento dei nominativi degli alloggiati
Riferimenti organizzativi
Dirigente Unità Intermedia Attività Produttive e Commercio: Pierina Martinelli
Responsabile Unità Operativa Sportello Unico Artigiani, pubblici esercizi, attività ricettive: Dott.ssa Tiziana Spedicato
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Pierina Martinelli