Le palestre sono strutture sportive aperte al pubblico per l’esercizio di attività motorie quali quelle di “ginnastica sportiva”, “educazione fisica”, “fitness”, finalizzate a contribuire ad un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della persona.
La Regione Emilia Romagna ha disciplinato la materia con la Legge Regionale 31 maggio 2017, n. 8 " NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE".
Sono escluse dall'obbligo della presenza costante di almeno un istruttore diplomato ISEF:
- le attività per l’educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente Ministero;
- le attività motorie disciplinate da norme approvate dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
L'apertura di una nuova palestra, il subingresso, le modifiche dei locali esistenti e delle attrezzature sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) con efficacia immediata. Alla S.C.I.A. devono essere allegati gli elaborati necessari ed una dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell’impresa, redatta secondo apposita modulistica, relativamente a:
- il possesso dei requisiti morali;
- la conformità dell’esercizio e dell’attività ai requisiti igienico-sanitari di cui agli artt. 223-228 del vigente Regolamento comunale d'Igiene;
- il rispetto dei requisiti urbanistici ed edilizi e della destinazione d’uso dei locali;
- l’istruttore qualificato cui è assegnata la responsabilità dell’applicazione dei programmi attuati nella struttura.
Deve essere comunicato al Comune la variazione della forma giuridica, della composizione societaria, della ragione sociale e dell’istruttore di educazione fisica, nonché la cessazione dell’attività.
La sussistenza del titolo per l’esercizio dell’attività è comprovata dalla copia della S.C.I.A. da cui risulta la data di presentazione della stessa al Comune, ovvero dalla sua regolarizzazione e/o completamento, nonché degli altri atti di assenso di altre Amministrazioni eventualmente necessari per l’esercizio dell’attività.
Intrattenimenti musicali
Il 20 maggio 2013 è entrato in vigore il nuovo “Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee” approvato con delibera di Consiglio del 20/05/2013 Pg. n. 71732.
Le attività elencate nell’art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 227/2011 quali palestre, sale da gioco, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, che utilizzano impianti di diffusione sonora con continuità e/o periodicità, rientrano tra le attività disciplinate dal regolamento e sono pertanto soggette a presentazione di Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/90 e s.m.i.
La SCIA deve essere corredata di:
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 8, comma 5, della Legge n. 447/1995 inerente la previsione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale;
- relazione/asseverazione da parte di tecnico abilitato relativa al rispetto dei requisiti di idoneità statica dei locali per l’uso cui sono destinati, nonché di rispetto dei requisiti di fruibilità delle vie di esodo da parte degli avventori e dell’esecuzione a regola d’arte degli impianti installati.
Alle summenzionate attività già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento (20/05/2013) viene data la possibilità di uniformarsi alla nuova disciplina in materia di diffusione sonora con presentazione della SCIA entro un anno dall’entrata in vigore del Regolamento.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
La compilazione e l'invio delle pratiche avviene tramite la piattaforma regionale ACCESSO UNITARIO.
Per informazioni: Modalità invio pratiche
Riferimenti organizzativi
Dirigente Unità Intermedia Attività Produttive e Commercio: Dott.ssa Pierina Martinelli
Responsabile Unità Operativa Sportello Unico Artigiani, pubblici esercizi, attività ricettive: Dott.ssa Tiziana Spedicato
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Pierina Martinelli
Competenza
- Responsabile direzione: Pierina Martinelli