Estetisti

L’attività di estetista è quella definita dall’art. 1 della Legge 4.1.1990, n. 1, e Leggi Regionali 32/1992 e 12/1993 comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti, compresi quelli abbronzanti, l’attività di trucco semipermanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o attenuazione degli inestetismi preesistenti. Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici, per uso estetico, di cui all’elenco allegato alla Legge 4.1.1990 n. 1 e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11.10.1986, n. 713. Sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Nell’ambito della definizione dell’attività di estetista rientra anche l’attività di onicotecnico, svolta in forma esclusiva, consistente nell’applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti similari, nonché nell’applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione.

Non rientrano nell’attività di estetista, e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione del vigente Regolamento:

- i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, come ad esempio le attività di fisioterapista e podologo, disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali;

- l’attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;

- le attività motorie, quali quelle di “ginnastica sportiva”, “educazione fisica”, “fitness”, svolte in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. 25 febbraio 2000, n. 13;

- l’attività di naturopata del benessere, disciplinata dalla L.R. 21 febbraio 2005. n. 11;

- l’esercizio di pratiche ed attività bionaturali;

- le attività di grotte di sale, fish therapy;

- saune, bagno turco, idromassaggio se inseriti quali attività complementari in palestre, strutture sportive e attività ricettive.

L'apertura di nuovi esercizi di estetista, il subingresso, il trasferimento di sede e le modifiche dei locali esistenti è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) con efficacia immediata nella quale è necessaria l’autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. in merito al possesso dei requisiti:

- morali (Codice antimafia D. Lgs. 159/2011 e art. 11 T.U.L.P.S.)

- professionali di cui all’art. 3 della Legge n. 1/90 nonché il rispetto dei requisiti igienici previsti nel Regolamento comunale e nelle schede informative allegate.

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
La compilazione e l'invio delle pratiche avviene tramite la piattaforma regionale ACCESSO UNITARIO.
Per informazioni: Modalità invio pratiche

 

 

La comunicazione per gli orari dell'attività
va presentatata allo Sportello di Quartiere
utilizzando la modulistica accessibile da questa pagina

Riferimenti organizzativi
Dirigente Unità Intermedia  Attività Produttive e Commercio: Dott.ssa Pierina Martinelli
Responsabile Unità Operativa Sportello Unico Artigiani, pubblici esercizi, attività ricettive: Dott.ssa Tiziana Spedicato
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa  Pierina Martinelli

 

 

Competenza

Settore Attività Produttive e Commercio
  • Responsabile direzione: Pierina Martinelli

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