Spettacolo viaggiante

Sono considerate e denominate "spettacolo viaggiante" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite per mezzo di attrezzature mobili, all’aperto  o al chiuso, comprese nell’ Elenco Ministeriale  di cui all’art. 4 della legge 337/68, in osservanza anche alle norme di sicurezza previste dal Decreto del Ministero dell’Interno 18 maggio 2007.

Requisiti: l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante è subordinato al rilascio della licenza ai sensi dell’art. 69 del TULPS/1931, nonché al rilascio di concessione di suolo pubblico previo pagamento dei relativi canoni previsti dall’Amministrazione Comunale.
Le attività di spettacolo viaggiante sono esercitate unicamente su aree concesse a tale scopo ed è vietata la sub-concessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse.
Le aree vengono concesse agli esercenti muniti di apposita licenza o alle forme associative degli esercenti stessi nel caso di più attrazioni contemporanee sulla medesima area.
L'occupazione viene concessa qualora le dimensioni e le caratteristiche dell'attività nel suo complesso siano conformi alle caratteristiche compositive definite in apposite determinazioni dell'Amministrazione.
Il concessionario è responsabile di tutto quanto concerne gli impianti ed il funzionamento delle attrazioni, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità per danno o molestia a persone e cose che potrebbero derivare, indipendentemente dalla concessione rilasciata.
Il concessionario è tenuto al rispetto sia delle normative e delle disposizioni in materia sia delle prescrizioni ed indicazioni date dalle Amministrazioni interessate.

Le domande per lo svolgimento delle attività devono essere presentate dal 01/01 al 31/01 di ogni anno.
Alle domande deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la documentazione essenziale definita in apposite determinazioni.

La concessione di aree per attività di circo può avvenire esclusivamente all'interno del periodo dal 15 dicembre al 31 gennaio.
La concessione di aree per attività di parchi di divertimento può avvenire esclusivamente all'interno del periodo dal 1 aprile al 15 maggio.
La concessione non può avvenire in concomitanza con manifestazioni fieristiche.
Sono considerati criteri preferenziali in ordine di importanza per l'accoglimento delle domande:
1) non utilizzo degli animali 
2) maggiori dimensioni dell'attività;
3) ordine di presentazione delle domande.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Le domande per

vanno presentate per via telematica tramite PEC utilizzando l'indirizzo suap@pec.comune.bologna.it.

Le domande per

  • registrazione dell'attività di spettacolo viaggiante
  • rilascio di nuova autorizzazione di spettacolo viaggiante
  • modifica autorizzazione, cambio residenza/sede legale per lo spettacolo viaggiante residenti
  • rilascio occupazione pubblico per la singola attrazione di spettacolo viaggiante

vanno inoltrate tramite la piattaforma regionale ACCESSO UNITARIO
Per informazioni: Modalità invio pratiche

 

Riferimenti organizzativi
Dirigente Unità Intermedia  Attività Produttive e Commercio: Dott.ssa Pierina Martinelli
Responsabile Unità Operativa Sportello Unico Artigiani, pubblici esercizi, attività ricettive: Dott.ssa Tiziana Spedicato
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa  Pierina Martinelli

Modulistica spettacolo viaggiante
Modello registrazione attività spettacolo viaggiante (107Kb)
Modello rilascio nuova autorizzazione, modifica autorizzazione, cambio residenza/sede legale - spettacolo viaggiante residenti (60Kb)
Domanda cambio titolarità - Pubbl.Spettacolo (82Kb)
Domanda per manifestazione circense (177Kb)
Domanda per Luna Park (205Kb)
Domanda singola attrazione spettacolo viaggiante (164Kb)
Domanda apertura/modifica parco divertimenti permanente (159Kb)

 

 

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