L'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti pubblici e privati ad uso autotrazione sono regolamentati dal Decreto legislativo 11 febbraio 1998, n 32, dalla Delibera di Consiglio Regionale 8 maggio 2002, n.355, come modificata con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 208/2009.
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01 - Installazione di nuovo impianto distribuzione carburanti
L'installazione è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune e l'impianto deve essere sottoposto a collaudo da parte della Commissione Collaudo Carburanti prima d'iniziare l'attività e successivamente almeno ogni 15 anni, per verificare la sussistenza dei requisiti tecnici e di sicurezza sanitaria e mabientale necessari. vedi
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02 - Ristrutturazione e aumento della tipologia dei carburanti erogati
In caso di ristrutturazione totale o aumento di tipologia dei carburanti erogati, deve essere richiesta l'autorizzazione e a lavori ultimati deve essere effettuato il collaudo dell'impianto. vedi
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03 - Esercizio provvisorio
E' possibile richiedere, contestualmente alla presentazione dell'istanza di collaudo, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, la quale, con assunzione di responsabilità da parte del richiedente, permette lo svolgersi dell'attività in attesa della verifica da parte della Commissione Collaudo. vedi
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04 - Modifiche d'impianto di distribuzione carburanti
Per le modifiche apportate all'impianto che rientrano nelle tipologie previste dal punto 2.2. dalla lettera b) alla lettera J) della Delibera del Consiglio Regionale n. 355/02, come modificata dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 208/2009, è sufficiente presentare a fine lavori la comunicazione delle modifiche apportate. Nel caso di modifiche di cui alle lettere d) e) g) h) j) è necessaria l'asseverazione di corretta realizzazione dei lavori da parte di tecnico abilitato. vedi
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05 - Trasferimento della titolarità d'impianto di distribuzione carburanti
In caso di trasferimento della titolarità dell'impianto deve essere inviata una comunicazione da entrambe le parti al Comune, alla Regione ed all'Ufficio delle Dogane, entro 15 giorni dalla data dell'atto. vedi
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06 -Collaudo d'impianto di distribuzione carburanti
Il collaudo deve essere effettuato per la messa in esercizio dell’impianto a seguito di nuova installazione, ristrutturazione totale o modifica soggetta ad autorizzazione e comunque non oltre quindici anni dalla data della precedente verifica. vedi
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07 - Sospensione temporanea all'esercizio d'impianto di distribuzione di carburanti
A seguito di comunicazione da parte del titolare dell'autorizzazione è prevista la sospensione dell'esercizio per un periodo non superiore a dodici mesi, prolungabile per ulteriori dodici mesi a seguito di motivata richiesta che dovrà essere autorizzata. vedi
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08 - Chiusura d'impianto
Qualora l'impianto venga chiuso a seguito di verifica di incompatibilità da parte del Comune, o per chiusura volontaria, la relativa autorizzazione viene revocata o dichiarata decaduta e il sito deve essere messo in pristino in breve termine, nel rispetto delle norme vigenti. vedi
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09 - Prelievo di carburanti in fusti
In caso di necessità di effettuare il prelievo di carburante in fusti presso impianti stradali da parte di aziende iscritte alla Camera di Commercio per il rifornimento di automezzi che non possono raggiungere la sede stradale, deve essere richiesta l'attestazione soggetta a rinnovo annuale. vedi
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10 - Deroga ai turni di riposo settimanale e festivo degli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico
Ogni anno viene determinata dal Sindaco l'apertura degli impianti nei giorni festivi e le chiusure per ferie attraverso specifica ordinanza. E' fatta salva la possibilità, su richiesta del gestore interessato, di escludere dalla turnazione domenicale e festiva gli impianti localizzati in aree prettamente industriali e prive di qualsiasi traffico significativo in tali giornate. vedi
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11 - Recupero dei giorni delle festività soppresse e/o deroga al turno di ferie degli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico
Il gestore, per il recupero dei giorni delle festività soppresse (giorni 4 ) o per modificare il periodo di chiusura per ferie definito nell'ordinanza comunale, deve inviare una comunicazione controfirmata anche dal titolare dell'autorizzazione almeno 30 giorni prima prevista chiusura. vedi
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12 - Servizio notturno degli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico
Per lo svolgimento del servizio notturno, da effettuarsi dalle ore 22 all'inizio dell'orario di apertura giornaliera, nel rispetto dei turni domenicali e festivi, occorre una specifica autorizzazione. vedi