01 Manifestazione autorizzate dai Quartieri

Gli Sportelli del cittadino di Quartiere accolgono le comunicazioni  o rilasciano le autorizzazioni per lo svolgimento di manifestazione temporanea, aperta al pubblico qualora:

  • non richieda il rilascio di licenza di agibilità ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S.;
  • non ricada nelle aree di interesse cittadino di cui alla Delibera di Giunta PG 62204/2011;
  • riguardi localizzazioni all’interno dello stesso Quartiere, comprese feste di strada organizzate in Quartieri confinanti;

Le manifestazioni della durata massima di una giornata (24 ore) a basso impatto di rumorosità sono soggette alla presentazione di semplice comunicazione, a condizione che:

  • siano organizzate su suolo pubblico o privato, in area all’aperto non recintata (giardini pubblici inclusi) o in area recintata, in questo caso con accessi non presidiati ed esclusivamente per attività di svago ovvero attività di pubblico spettacolo e di modesta entità non riconducibili ral pubblico /intrattenimento di cui al D.M. 19/08/1986;
  • non si debbano adottare provvedimenti di modifica della circolazione: divieti di sosta, chiusure di strade o tratti di esse al transito;
  • la musica dal vivo, non amplificata (unplugged) e senza percussioni, con l’utilizzo di impianti di amplificazione solo per la voce, sia effettuata per un massimo di tre ore nelle fasce orarie 9-13 e 15-21;

Nei restanti casi le manifestazioni sono soggette alla presentazione di richiesta di autorizzazione.

Sia in caso di comunicazione che di richiesta di autorizzazione è possibile effettuare, nell’ambito della manifestazione, le seguenti attività accessorie:

  • somministrazione di alimenti e/o bevande gestita direttamente dall’organizzatore o da soggetto diverso (autorizzato dall’organizzatore); in tutti i casi tale attività è soggetta alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Solo in caso di iniziative gastronomiche a titolo promozionale e completamente gratuito in occasione di inaugurazioni, aperture di attività, ecc  della durata di una giornata non deve essere presentata SCIA. Deve comunque essere garantito il rispetto dei necessari requisiti igienici atti a prevenire la contaminazione degli alimenti.

  • attività di vendita di prodotti alimentari e non alimentari; per ciascuna attività di vendita alimentare occorre presentare apposita SCIA. Qualora si tratti di semplice attività di vendita alimentare, senza servizio di somministrazione, non è necessaria la dotazione di servizi igienici per il pubblico;
  • attività di vendita/scambio di cose usate svolta in modo sporadico e non professionale. A coloro che vendono oggetti propri, usati altrimenti destinati alla dismissione e allo smaltimento non si applica la normativa del commercio (Delibera R.E.R. n.151/2014).

La possibilità di effettuare ulteriori e peculiari attività accessorie deve essere preventivamente verificata con gli uffici preposti a curarne l’istruttoria.

Il numero di giornate di manifestazione autorizzabili in deroga ai limiti di rumorosità e orario  e i relativi criteri sono definiti dal “Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee” approvato con Delibera PG 71732/2013 e s.m.  e dalle “Disposizioni procedurali per lo svolgimento di manifestazioni aperte al pubblico e delle altre attività rumorose temporanee” approvato con Delibera PG 109732/2014.

 

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