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Codice dei beni culturali e del paesaggio | Iperbole

Codice dei beni culturali e del paesaggio

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, entrato in vigore dal 1 maggio 2004), definisce in modo inequivocabile le aree soggette a VINCOLO PAESAGGISTICO, ossia quelle porzioni di paesaggio che per tipi geografici, ecologici, vegetazionali, faunistici, geologici, ecc. rivestono specifico ruolo di interesse paesaggistico e quindi divengono oggetto di tutela e valorizzazione (ai sensi dell’art. 142). 

 

Si pone l'attenzione su due articoli d'apertura del Codice, che nel contempo si elevano a premessa e finalità della tutela normata:

Art. 2. Patrimonio culturale.

1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.

2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

 

Art. 3. Tutela del patrimonio culturale.

1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.

2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.

 

Consulta il testo del Codice Urbani:

 

Consulta il testo della L.R. n. 23/2009 che modifica la L.R. 20/2000, introducendo il Titolo III-bis:

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