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Procedura per il deposito | Iperbole

Procedura per il deposito

Ai sensi dell'art. 11 del D.M. 37/2008 è previsto un unico deposito presso il Comune (Sportello Unico per l'Edilizia), evitando così il deposito anche presso la Camera di Commercio:

"...l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti." (comma 1)

"Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112." (comma 3)

 

NOTA BENE:

Si rammenta in ogni caso la necessità di depositare, contestualmente alle due copie di dichiarazione di conformità dell'impianto a regola d'arte resa sulla base del modello (I o II) di cui all'allegato:

la copia destinata al Comune contiene anche i cosidetti allegati obbligatori (previsti esplicitamente dall'art. 7, commi 1 e 2 del D.M. 37/08):

  • relazione con tipologie dei materiali utilizzati,
  • progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 oppure schema di impianto realizzato.

 

mentre per la copia destinata alla Camera di Commercio è sufficiente il solo modulo ministeriale.