Art.28 Territorio rurale

Art.28 Territorio rurale

1. Caratteri. Il Territorio rurale, individuato ai sensi dell’art. 28 della Lr 20/2000, è costituito dal territorio non urbano dove il Psc persegue l’obiettivo generale dell’integrazione tra politiche di salvaguardia del valore naturale, ambientale e paesaggistico e politiche di sviluppo di attività agricole sostenibili.

2. Ambiti. Il Territorio rurale comprende le parti alle quali è riconosciuto un prevalente ruolo di garanzia della continuità ecologica territoriale (Ambiti di valore naturale e ambientale) e quelle dove l’uso agricolo è ancora determinante nella strutturazione del paesaggio e per l’attività economica (Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico). Tutto il Territorio rurale del Comune di Bologna è da considerarsi “agricolo periurbano” (art. A-20 Lr 20/2000, art. 11.10 del Ptcp), dove il mantenimento della conduzione agricola dei fondi è associato alla promozione di altre attività, per il tempo libero e il miglioramento della qualità ecologica e ambientale. Nel territorio rurale sono presenti anche attività di altro tipo la cui compatibilità e attitudine alla trasformazione verrà valutata e normata in sede di Rue.

3. Disposizioni per il Rue. Il Ptcp contiene direttive e indirizzi per il territorio rurale che dovranno essere esplicitate dal Rue, negli Ambiti del Territorio rurale, in particolare riferiti a:
- insediamenti ammissibili (art. 11.4);
- interventi edilizi e di modificazione degli assetti morfologici e idraulici, funzionali alle attività produttive agricole (art. 11.5);
- disposizioni riguardo all’uso e riuso del patrimonio edilzio esistente per funzioni non connesse con l’attività agricola (art. 11.6).
Il Rue sviluppa ciascun argomento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate.