Art.26 Ambiti infrastrutturali

Art.26 Ambiti infrastrutturali

1. Caratteri. Sono le parti del territorio occupate da infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e stradali di rilevante estensione, o destinate a questa utilizzazione.

2. Obiettivi e prestazioni. Il Psc promuove in questi Ambiti la realizzazione delle nuove infrastrutture e il mantenimento in efficienza di quelle esistenti, la realizzazione di adeguate opere finalizzate alla mitigazione ambientale e all’inserimento paesaggistico delle infrastrutture.

3. Modalità di attuazione. La realizzazione degli interventi di carattere infrastrutturale si attua con le norme specificamente previste dalla legislazione esistente, ed è programmata all’interno di Poc. Su edifici eventualmente presenti in queste aree il Rue renderà eseguibili in maniera diretta interventi di manutenzione degli immobili, escludendo comunque cambi d’uso verso l’abitazione.