Art.15 Vincoli

Art.15 Vincoli

1. I diversi vincoli. La Carta unica individua e rappresenta le aree soggette a vincolo, con particolare riferimento a:

a) Infrastrutture, suolo e servitù
- Aeroporto ed eliporti;
- Ferrovie;
- Strade;
- Gasdotti;
- Acquedotti;
- Depuratore;
- Cimiteri;
- Aree a rischio di incidente rilevante;
- Aree percorse da incendi;
- Siti contaminati;
- Servitù militari;

b) Elettromagnetismo
- Elettrodotti ad alta e media tensione;
- Cabine ad alta e media tensione;
- Emittenza radiotelevisiva;
- Impianti fissi di telefonia mobile.


2. Aeroporto ed eliporti

a) Riferimento normativo. Codice della navigazione, titolo III del libro I della parte II, “Della navigazione aerea”, come modificato con D.Lgs n. 96 del 9 maggio 2005 e con D.Lgs n. 151 del 15 marzo 2006; Legge quadro sull’inquinamento acustico n.447/1995 e s.m.i.; Lr 15/2001 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”.

b) Zone soggette a limitazioni. Ai sensi degli articoli 707 e seguenti del Codice della navigazione, la Carta unica recepisce l’individuazione, di competenza dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac), delle zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e in prossimità di eliporti. Nelle more della definizione dei provvedimenti di competenza dell’Enac, vigono le servitù aeroportuali di cui alla normativa previgente (legge n.58 del 4 febbraio 1963).

c) Zone di rischio. In attesa della valutazione del rischio verso terzi (di competenza Enac ai sensi dell’art. 715 del Codice della navigazione), la Carta unica recepisce l’individuazione delle aree per le quali lo “Studio per la valutazione del rischio individuale verso terzi” presentato da Società Aeroporto di Bologna (Sab) prefigura diversi gradi di rischio di incidente aereo, e nelle quali sono esclusi nuovi insediamenti residenziali e di funzioni vulnerabili (scuole, ospedali…), oltre a quelli già consentiti dal Prg previgente, in ambiti comportanti livelli di “rischio insostenibile” secondo i più accreditati metodi di valutazione disponibili.
Tali aree sono individuate nella Carta unica del territorio/1- layer: “aerovie” e nella Carta unica del territorio/2 – Infrastrutture suolo servitù.

d) Rumore aeroportuale. Nelle aree interessate dagli effetti del rumore aeroportuale, individuate sulla base della zonizzazione elaborata dalla Commissione per il rumore aeroportuale istituita ai sensi del Dm 31 ottobre 1997, non sono consentiti nuovi insediamenti o espansioni degli insediamenti esistenti né cambi di destinazione d’uso verso funzioni non compatibili, e in ogni caso verso la residenza.


3. Ferrovie

a) Riferimento normativo. Dpr n. 753 del 11 luglio 1980 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”.

b) Fasce di rispetto. Ai sensi dell'art. 49 del Dpr 753/1980, lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelli di competenza dell’esercente il servizio ferroviario, ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di 30 metri lineari misurati dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia. Gli interventi edilizi all'interno di tali fasce sono effettuabili in maniera ordinaria se consistono in interventi di recupero, previa autorizzazione degli organismi competenti, se consistono in interventi di ampliamento nella parte non prospiciente il fronte ferroviario, oppure secondo il regime di deroga disciplinato dall'art. 60 del citato decreto.
Le fasce di rispetto sono individuate nella Carta unica del territorio/1 - layer: “ferrovie” e nella Carta unica del territorio/2 – Infrastrutture suolo servitù.

c) Ulteriori prescrizioni. Vigono inoltre le ulteriori prescrizioni e limitazioni previste dal Dpr 753/1980.


4. Strade


a) Riferimento normativo. D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo codice della strada”; Dpr n. 495 del 16 dicembre 1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”; art.9 della L. n. 729 del 24 luglio 1961 “Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali”; Dm n. 1404 del 1 aprile 1968 “Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della L. n. 765 del 6 agosto 1967”; art. 12.9 del Ptcp “Disposizioni in materia di standard di riferimento e di fasce di rispetto stradale”.

b) Fasce di rispetto. La Carta unica del Psc individua indicativamente le fasce di rispetto stradale, nell’osservanza della disciplina sovraordinata (Carta unica del territorio/1 - layer: “strade”; Carta unica del territorio/2 – Infrastrutture suolo servitù).
La tabella che segue definisce le fasce di rispetto delle infrastrutture stradali per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o gli ampliamenti fronteggianti le strade, in relazione al ruolo loro assegnato dal Psc e con riferimento alla classificazione operata dal “Nuovo Codice della Strada” e dal Ptcp:


classificazione Psc
classificazione
Cds
Classificazione
Ptcp
nel centro
abitato
fuori dal
centro abitato
Autostrada e tangenziali
A
Rete autostradale
30
80
Strade di attraversamento e attestamento urbano B Grande rete di interesse regionale/nazionale - 60
Rete regionale di base 50
Viabilità extraurbata secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale 40
Viabilità extraurbata secondaria di rilievo intercomunale
60
Strade di connessione tra parti urbane
C
-
30
Strade di attraversamento e attestamento urbano
D
20
-
Strade di connessione tra parti urbane
E
10
-
Non classificate da Psc
F
10
-
Non classificate da Psc
F
-
20




c) Norma di rinvio. Vigono inoltre le ulteriori prescrizioni e limitazioni previste dal D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 (artt. 14-18) e dal Dpr n. 495 del 16 dicembre 1992 (artt. 26-28). In particolare, fuori del centro abitato, per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o gli ampliamenti fronteggianti le strade in ambiti del territorio urbano da strutturare disciplinati dal Rue e in ambiti in trasformazione, valgono le distanze minime stabilite dall’art. 26, comma 3, del Dpr n. 495 del 16 dicembre 1992.

d) Specificazioni progettuali. L’individuazione grafica dell’ampiezza delle fasce di rispetto è indicativa; in fase di progettazione esse dovranno essere sempre calcolate sulla base del rilievo topografico di dettaglio dello stato di fatto.

e) Rete viaria locale. Le disposizioni di cui al presente articolo sono riferite non solo alle fasce di rispetto rappresentate nella Carta unica, bensì all’intera rete viaria di proprietà ed uso pubblico ricompresa nel territorio comunale.

f) Obiettivi di qualità. I progetti di infrastrutture viarie extraurbane in nuova sede e di adeguamento di sedi stradali preesistenti sono soggetti alle direttive di cui all’art. 12.11 del Ptcp.


5. Gasdotti

a) Riferimento normativo. Dm 24 novembre 1984, “Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8”.

b) Fasce di rispetto condotta Hera Dn 1.200. Lungo il tracciato della condotta Hera Dn 1.200, è prevista la fascia di rispetto di metri 20 per lato. La fascia di rispetto è individuata nella Carta unica del territorio/1 - layer: “gasdotti” e nella Carta unica del territorio/2 – Infrastrutture suolo servitù.

c) Fascia di rispetto metanodotti. Lungo i tracciati dei metanodotti esistenti, la fascia di rispetto da osservarsi nell’edificazione è di metri 12 per lato.

d) Nulla osta. Per ogni intervento previsto sia in prossimità delle fasce che all’interno di esse, è richiesto il nulla osta dell’Ente preposto.


6. Depuratore

a) Riferimento normativo. Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle acque dall’inquinamento, Allegato 4, “Norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione”.

b) Fascia di rispetto. L’ambito di rispetto del depuratore comprende una fascia di 100 metri. Per gli impianti di depurazione esistenti, per i quali la larghezza minima suddetta non possa essere rispettata, devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o, al limite, ricovero degli impianti in spazi chiusi. La fascia di rispetto è individuata nella Carta unica del territorio/1 - layer: “depuratore” e nella Carta unica del territorio/2 – Infrastrutture suolo servitù.

c) Limitazioni. Entro la fascia di rispetto sono ammesse esclusivamente nuove costruzioni funzionali all’impianto di depurazione.


7. Cimiteri

a) Riferimento normativo. Regio decreto n. 1265 del 1934, come modificato dall’art. 28, “Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali”, della L. n. 166 del 1 agosto 2002; Lr n. 19 del 29 luglio 2004 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”.

b) Fascia di rispetto. La Carta unica del Psc individua la fascia di rispetto cimiteriale per i due cimiteri della Certosa e di Borgo Panigale sulla base delle riduzioni della stessa già approvate con le modalità previste dalla legislazione vigente. La fascia di rispetto è individuata nella Carta unica del territorio/1 - layer: “cimiteri” e nella Carta unica del territorio/2 – Infrastrutture suolo servitù.


8. Aree a rischio di incidente rilevante

a) Riferimento normativo. D.Lgs n. 334 del 17 agosto 1999 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” e s.m.i.; Decreto ministeriale 9 maggio 2001, “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”; Dm 14 aprile 1994 “Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi a depositi di gas di petrolio liquefatto ai sensi dell’art. 12 del Dpr n. 175 del 17 maggio 1988 ” e s.m.i.; Lr n. 26 del 17 dicembre 2003.

b) Rir (Rischio di incidente rilevante). Ai sensi del Dm 9 maggio 2001 e ai sensi del Dm 14 aprile 1994 come modificato dal Dm 15 maggio 1996, al fine di individuare e disciplinare le aree su cui ricadono gli effetti degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, di cui all’art. 2, comma 1 del D.Lgs 334/1999 e s.m.i., il Psc riporta l’inviluppo delle aree di danno in prossimità di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, interessate dalle possibili tipologie incidentali tipiche dello stabilimento e individuate sulla base di valori di soglia oltre i quali si manifestano letalità, lesioni o danni.
La specificazione e l’approfondimento dei contenuti e la verifica della compatibilità ambientale e territoriale è definita dall’elaborato tecnico “Rir”, parte integrante del Quadro conoscitivo del Psc.
Il Rir è soggetto a modifiche e integrazioni a seguito di procedimenti ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 334/1999 e dell’art. 5 della Lr 26/2003.
La definizione degli usi del suolo ammissibili all’interno delle aree di danno da incidente rilevante, sono di competenza del Rue e del Poc, che possono prevedere opportuni accorgimenti ambientali o edilizi i quali, in base allo specifico scenario incidentale ipotizzato, riducano la vulnerabilità delle costruzioni consentite, rispettando comunque i limiti delle categorie territoriali ammesse in relazione agli effetti, secondo quanto specificato dal Dm 9 maggio 2001, tabella 3a, “Categorie compatibili con gli stabilimenti” e dal Dm 14 aprile 1994 (così come modificato dal Dm 15 maggio 1996) “tabella IV/2 – depositi esistenti”. (Carta unica del territorio/1 - layer: “RIR” e Carta unica del territorio/2 – Infrastrutture suolo servitù).

c) Limiti transitori. In attesa di approvazione del Poc e del Rue, i permessi di costruire relativi a interventi previsti nelle aree di danno da incidente rilevante sono soggetti al parere tecnico preventivo da parte dell’autorità competente di cui all’art. 14 del D.Lgs 334/1999.


9. Aree percorse da incendi

a) Riferimento normativo. L. n. 353 del 21 novembre 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”; deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 114 del 2 maggio 2007 recante "Approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L. n. 353 del 21 novembre 2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi). Periodo 2007-2011".

b) Catasto incendi delle aree percorse dal fuoco. Costituisce il censimento, tramite apposito catasto, dei soprassuoli delle zone boscate e dei pascoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio. Il catasto è aggiornato annualmente e la sua approvazione è soggetta ad una fase partecipativa.
(Carta unica del territorio/1 - layer: “incendi” e Carta unica del territorio/2 – Infrastrutture suolo servitù).

c) Limitazioni. Le aree individuate come boscate o destinate a pascolo e perimetrate nel catasto incendi sono soggette a vincoli aventi scadenze temporali differenti.

d) Vincoli quindicennali. La destinazione delle zone boscate e dei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non può essere modificata rispetto a quella preesistente l’incendio per almeno quindici anni. In tali aree è consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. Ne consegue l’obbligo di inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro quindici anni dall’evento.

e) Vincoli decennali. Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l’incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree sono vietati il pascolo e la caccia.

f) Vincoli quinquennali. Sui predetti soprassuoli è vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell’Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su valori ambientali e paesaggistici.

g) Aggiornamento. La Carta unica del territorio individua, in recepimento del Catasto incendi, le aree percorse dal fuoco ed è aggiornata annualmente a seguito della delibera di approvazione degli aggiornamenti del detto Catasto.


10. Siti contaminati

a) Riferimento normativo. D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”.

b) Siti contaminati. La Carta unica individua i siti contaminati o potenzialmente contaminati oggetto di procedimenti di bonifica e ripristino ambientale o di interventi di messa in sicurezza permanente, secondo quanto previsto dal D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. e relativo Regolamento di attuazione (Dm 471/99 e s.m.i.), da aggiornarsi con determinazione dirigenziale. (Carta unica del territorio/1 - layer: “siti contaminati” e Carta unica del territorio/2 – Infrastrutture suolo servitù)


11. Servitù militari

a) Riferimento normativo. L. n. 898 del 24 dicembre 1976 (art. 1).

b) Centro nodale d’area San Luca. In applicazione della L. n. 898/1976 sono imposte limitazioni in altezza all’edificazione per non pregiudicare la funzionalità dell’impianto e alle colture di essenze tali da impedire la possibilità di vista; sono vietate inoltre condotte sopraelevate, elettriche o telegrafiche. L’area è individuata nella Carta unica del territorio/1 - layer: “servitù militari” e nella Carta unica del territorio/2 – Infrastrutture suolo servitù.

c) Nulla-osta. Per ogni intervento, anche relativo a strutture e opere provvisionali, che raggiunga il limite altimetrico stabilito in applicazione della citata legge, è richiesto il nulla-osta dell’Ente preposto.


12. Elettrodotti ad alta e media tensione

a) Riferimento normativo. L. n. 36 del 22 febbraio 2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"; Legge regionale 31 ottobre 2000 n. 30, "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"; Direttiva della Giunta regionale 20 febbraio 2001 n. 197.

b) Tipologia degli impianti standard ad alta tensione (superiore a 35 KV). Rientrano nella tipologia definita standard le linee aeree con tensione pari a 132 KV, 220 KV, 380 KV, dotate dei sostegni maggiormente diffusi per la distribuzione geometrica delle fasi e con altezze dei conduttori al suolo previste dai Dm n. 449 del 21 marzo 1988 e n. 1260 del 16 gennaio 1991, dotati di conduttori a maggior sezione di normale impiego per le diverse tipologie di impianto.
Le linee a doppia terna ottimizzata, con le caratteristiche di cui sopra, ottenuta attraverso la disposizione delle fasi o del verso della corrente, certificata dal gestore, sono considerate a tipologia standard.

c) Tipologia degli impianti standard di media tensione (fino a 35 KV). Rientrano nella tipologia definita standard le linee aeree in conduttori nudi, con cavo isolato aereo, con cavo interrato, con tensione pari a 15 KV avendo a riferimento, in termini di caratteristiche costruttive, i parametri già richiamati alla lettera b).
Le linee a doppia terna ottimizzata, con le caratteristiche di cui alla lettera b), ottenuta attraverso la disposizione delle fasi o del verso della corrente, certificata dal gestore, sono considerate a tipologia standard.
La Carta unica del territorio per la media tensione individua i tracciati e le fasce come indicazione di massima (Carta unica del territorio/1 - layer: "elettrodotti" e Carta unica del territorio/2 – Elettromagnetismo). Nella documentazione a corredo del titolo abilitativo, il soggetto attuatore deve presentare il rilievo dell’esatta posizione della linea elettrica e l’individuazione della relativa fascia di rispetto.

d) Tipologia degli impianti non standard e situazioni non standard. Rientrano nella tipologia non standard le linee con caratteristiche geometriche, costruttive e di tensione, non comprese nei casi b) e c), e le linee standard o non standard in genere, che interagiscono dal punto di vista elettrico fra loro, per situazioni di incrocio o di vicinanza per percorsi paralleli. Di norma, sono considerate “situazioni non standard” qualora due linee elettriche ad alta tensione siano affiancate, con interdistanza inferiore a 300 metri.
Nella documentazione a corredo del titolo abilitativo, il soggetto attuatore deve presentare il rilievo dell’esatta posizione della linea elettrica e l’individuazione della relativa fascia di rispetto, determinata con specifica valutazione e validata da Arpa.

e) Corrente di riferimento. Per il dimensionamento delle fasce di rispetto, in via cautelativa, si assume come riferimento una corrente pari al 50% della corrente massima in condizioni di normale esercizio.
Qualora vengano accertati e certificati dal Gestore della linea, valori di corrente di normale esercizio inferiori, potrà essere valutato un adeguamento della fascia di rispetto, con specifica valutazione validata da Arpa che dovrà essere prodotta dal soggetto attuatore nella documentazione a corredo del titolo abilitativo.

f) Fasce di rispetto: obiettivo di qualità e valore di cautela. La Carta unica individua le fasce di rispetto corrispondenti a quelle fissate nella Direttiva regionale 197/2001, in relazione alle tipologie standard degli impianti, al fine di perseguire l'obiettivo di qualità di 0,2 microTesla.
Il Rue disciplina le modalità di dimostrazione del perseguimento dell'obiettivo di qualità, secondo le modalità di cui all'art. 13.3 della citata Direttiva regionale. Per gli Ambiti del Territorio urbano strutturato, con esclusione degli Ambiti da riqualificare, e per gli Ambiti in trasformazione del Territorio urbano da strutturare che risultino in prossimità di impianti esistenti o dove si manifesti la necessità di potenziare la rete elettrica in aree fortemente urbanizzate, la determinazione dell'obiettivo di qualità trova il suo limite superiore nel rispetto del valore di cautela; in tali casi l'obiettivo di qualità è rappresentato da un valore minimo da perseguire di 0,5 microTesla.

g) Corridoi di fattibilità. Ai sensi dell'art. 13 della Lr 30/2000 e della Direttiva della Giunta regionale 197/2001, la dimensione dei corridoi di fattibiltà degli elettrodotti con tensione superiore a 15 KV, destinati a ospitare la localizzazione degli impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica di tensione superiore a 15.000 volt, non può essere inferiore a quella delle fasce di rispetto.

h) Adeguamento. In seguito alla realizzazione dell'elettrodotto, la Carta unica viene adeguata attraverso la sostituzione dei corridoi con le fasce di rispetto. Nello stesso modo sono recepite la riduzione delle fasce di rispetto degli elettrodotti in seguito a interventi di risanamento o di ottimizzazione che ne comportano la riduzione dei campi elettromagnetici e l'eliminazione delle fasce in seguito alla dismissione dell'elettrodotto medesimo.

i) Norme comuni per gli impianti ad alta e media tensione. All'interno dei corridoi di fattibilità e delle fasce di rispetto non si consentono nuove costruzioni o nuovi insediamenti con destinazioni d'uso che prevedano la permanenza di persone per un tempo uguale o superiore alle 4 ore giornaliere, nonché da adibire ad asili, scuole, aree verdi attrezzate e ospedali.


13. Cabine di trasformazione – (Primarie At/Mt) (Secondarie Mt/Bt)

a) Riferimento normativo. Lr n. 30 del 31 ottobre 2000 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"; Direttiva della Giunta regionale n. 197 del 20 febbraio 2001.

b) Fasce di rispetto. E’ richiesto il perseguimento dell’obiettivo di qualità di 0.2 microTesla valutato ai ricettori ai sensi dell’art. 13.4 della Direttiva Regionale n. 197/2001. Tale valore si ritiene soddisfatto a metri 5 dalle pareti dei manufatti, indipendentemente dal posizionamento dei trasformatori o dei cablaggi all’interno della cabina.
La Carta unica del territorio individua la localizzazione di massima (Carta unica del territorio/1 - layer: "cabine" e Carta unica del territorio/2 - Elettromagnetismo), il rilievo all’interno del titolo abilitativo dovrà definire la posizione esatta della cabina e della relativa fascia di rispetto.
All'interno delle fasce di rispetto delle cabine non si consentono nuove costruzioni o nuovi insediamenti con destinazioni d'uso che prevedano la permanenza di persone per un tempo uguale o superiore alle 4 ore giornaliere, nonché da adibire ad asili, scuole, aree verdi attrezzate e ospedali.
Distanze inferiori possono essere determinate, previa certificazione del Gestore, per cabine schermate o per particolari situazioni dovute alla disposizione interna dei trasformatori, a seguito di misure dei valori di induzione magnetica validate da Arpa e prodotte dal soggetto attuatore nella documentazione a corredo del titolo abilitativo.


14. Emittenza radiotelevisiva

a) Riferimento normativo. L. n. 36 del 22 febbraio 2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"; Lr n. 30 del 31 ottobre 2000 “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico”; Direttiva della Giunta regionale 20 febbraio 2001 n. 197; Piano provinciale per la localizzazione dell'emittenza radio e televisiva (Plert), approvato dalla Provincia di Bologna con delibera 87/2007 del 4 dicembre 2007.

b) Localizzazione. E’ vietata la localizzazione di nuovi impianti per l’emittenza radio e televisiva:
- su edifici scolastici, sanitari e prevalentemente residenziali nonché su edifici di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale;
- all'interno del territorio strutturato, così come riportato nel Plert approvato, e negli Ambiti di nuovo insediamento, oltre che nella fascia di rispetto di 300 metri dagli Ambiti di tali territori.
(Carta unica del territorio/1 - layer: “divieto impianti radiotv” e nella Carta unica del territorio/2 – Elettromagnetismo)
Sono comunque ammessi:
- i ponti radio e gli apparati di ripetizione del segnale previsti all'art. 27 della L. n. 112 del 3 maggio 2004;
- la permanenza degli impianti esistenti all’interno degli Ambiti del territorio strutturato e da strutturare e nella fascia di rispetto di 300 metri da tale limite, fino a quanto indicato dal vigente Piano di localizzazione delle emittenti radio televisive;
- gli impianti previsti dal Pnaf (Piano nazionale di assegnazione delle frequenze), per le tecnologie ivi pianificate nella fascia di rispetto di cui sopra.

c) Fasce di ambientazione. La Carta unica individua le fasce di ambientazione di 300 metri dagli impianti censiti dal Plert e collocati fuori dal territorio urbano strutturato a dominante funzionale mista (Carta unica del territorio/1 - layer: “ambientazione impianti radiotv” e nella Carta unica del territorio/2 – Elettromagnetismo). Nella fascia di ambientazione non sono ammessi insediamenti residenziali o attrezzature e spazi collettivi. La disciplina di dettaglio delle fasce di ambientazione è demandata al Rue.

d) Azioni per l’attuazione del Plert. Le azioni individuate dall’art. 5.1 e allegato G del PlertT costituiscono parte integrante del presente Piano.
Si demanda al Piano operativo comunale la specifica individuazione degli interventi sui siti e sulle postazioni esistenti – eventualmente integrate con ulteriori azioni specifiche – che devono essere realizzati in attuazione delle previsioni del Plert.
Il Regolamento Urbanistico Edilizio disciplina le eventuali modalità di attuazione e gestione delle “Aree per gli impianti e le reti di comunicazione” e delle “Fasce di ambientazione” relative ai siti individuati dal Plert.


15. Impianti fissi di telefonia mobile

a) Riferimento normativo. L. n. 36 del 22 febbraio 2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"; Lr n. 30 del 31 ottobre 2000 “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico”; Direttiva della Giunta regionale n. 197 del 20 febbraio 2001.

b) Localizzazione. Gli impianti e le antenne fisse per la telefonia mobile sono vietati:
- in aree destinate dal Poc ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche;
- sugli edifici utilizzati in modo esclusivo o prevalente da attrezzature sanitarie con degenza, assistenziali e scolastiche di ogni ordine e grado (con esclusione delle attrezzature universitarie) e nelle loro aree di pertinenza (definite quali aree recintate in dotazione esclusiva di tali attrezzature o aree di verde attrezzato aperte al pubblico e annesse alle scuole) e in una fascia di rispetto del raggio di almeno 50 metri dal limite esterno degli edifici e delle aree di pertinenza di cui sopra.
Per “uso esclusivo o prevalente” si intende che l’uso occupi una superficie utile maggiore del 50% di quella totale dell’immobile in cui si trova.
La fascia di rispetto può essere ridotta solo nel caso in cui sia individuato un sito atto alla minimizzazione degli effetti, il quale rispetti i criteri definiti nel successivo regolamento emanato ai sensi della L .36/2001.
Tali vincoli si applicano esclusivamente nella fase di programmazione di impianti di telefonia; non si applicano per la collocazione di strutture ad uso sanitario, assistenziale e scolastico. Per la collocazione di queste ultime, si deve eseguire idonea valutazione preventiva di tipo radioelettrico per il rispetto dei valori di attenzione.
Negli impianti di potenza al connettore di antenna inferiore a 2 Watt non si applicano i vincoli localizzativi.
Gli impianti già legittimamente esistenti localizzati sugli edifici di cui sopra e nella fascia di rispetto possono essere riconfigurati. Per riconfigurazione di un impianto si intende l'intervento che, modificandone la situazione esistente, determini un impianto con supporti, modifica radioelettrica, apparati e locali di conformazione e collocazioni differenti da quelle di partenza. Per collocazione si intende il sedime complessivo dell'impianto, costituito dalla figura geometrica piana proiettata su di un piano orizzontale dai componenti dell'impianto stesso.
Le aree con divieto di localizzazione sono individuate nella Carta unica del territorio/1 - layer: “telefonia mobile” e nella Carta unica del territorio/2 – Elettromagnetismo).

c) Obiettivo di qualità. È richiesto il perseguimento degli obiettivi di qualità che minimizzino l’esposizione ai campi elettromagnetici in tali aree.