Tale soluzione non è invece adottabile per i soggetti riconosciuti invalidi civili : lo scomputo degli oneri sanitari dal reddito è possibile solo laddove sia accertata la grave e permanente invalidità o menomazione richiesta dalla norma fiscale. Requisito che risulta verificato nelle ipotesi di invalidità totale oppure quando viene attribuita l'indennità di accompagnamento. L'Amministrazione finanziaria fa dunque chiarezza in merito allo scomputo degli oneri sanitari. Scomputo riconosciuto ai soggetti portatori di handicap ed escluso agli invalidi civili. Le due fattispecie non possono essere accomunate in quanto perseguono finalità diverse. L'accertamento dell'invalidità civile, infatti, concerne la valutazione del grado di capacità lavorativa, mentre il riconoscimento dell'handicap attiene allo stato di gravità delle difficoltà sociali e relazionali di un soggetto.
Testo della Risoluzione n. 79 del 23/09/16
(fonte odcecenna.it)