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5 Maggio 2016 Bonus famiglie con 4 figli minori: istruzioni INPS. Riservato a chi ha già richiesto nel 2015 l'assegno per nucleo numeroso

Il “Bonus famiglie numerose” istituito dalla Legge di Stabilità per il 2015 (articolo 1, legge n. 190/2014) prevede l’erogazione da parte dell’INPS di 500 euro in favore delle famiglie numerose, ovvero con un numero di figli minori pari o superiore a quattro, con una situazione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 8.500 euro annui.
Con la Circolare INPS n. 70/2016 del 29 aprile scorso l’Istituto ha fornito ulteriori informazioni relative all’erogazione del Bonus a fronte della recente emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35/2016 contenente le disposizioni attuative del “Bonus quarto figlio”.

Per ricevere il Bonus quarto figlio vale la domanda già presentata per la concessione dell’assegno per i tre figli minori relativo all’anno 2015 e non è, pertanto, richiesta un’apposita nuova domanda dell’interessato.
In particolare l’articolo 2 del DPCM prevede che l’INPS riconosca il beneficio direttamente al momento dell’erogazione dell’assegno per il nucleo con tre figli minori se, nel corso dell’anno 2015, è stata presentata una DSU dalla quale risulti un nucleo familiare con almeno quattro componenti di età inferiore a 18 anni e dalla quale sia derivato un ISEE non superiore a 8.500 euro.
In caso di nascita/ingresso del 4° figlio successivamente alla presentazione della domanda di assegno per 3 figli minori anno 2015, è necessario aggiornare l’Attestazione ISEE con l’indicazione del 4° figlio minore nel nucleo entro il 31 maggio 2016

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(fonte: sito pmi.it, Asp Bologna, redazione sportello sociale)