Con l'entrata in vigore della legge 183/2011 gli operatori del commercio su area pubblica non devono più presentare il documento di regolarità contributiva (DURC) in quanto è lo Sportello Imprese a verificare d'ufficio la regolarità contributiva delle imprese autorizzate presso l'INPS.
Sulla base di quanto previsto dalla richiamata legge nazionale la Regione Emilia Romagna, con atto 4 gennaio 2012 - Pg. n. 2049, ha specificato le modalità operative prevedendo che gli operatori entro il 31 gennaio di ogni anno o al momento della presentazione delle richieste di autorizzazione devono fornire al Suap le indicazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva INPS e INAIL.
Pertanto, gli operatori che devono effettuare la sola comunicazione dei dati per la verifica possono presentare il:
- modulo per trasmissione dati verifica DURC
Inoltre è stata aggiornata la sezione modulistica relativa al commercio su area pubblica ed in particolare i seguenti modelli:
- domanda di autorizzazione con posteggio;
- domanda di subingresso con posteggio;
- domanda di rilascio o subingresso in autorizzazione per il commercio itinerante
I modelli possono essere presentati al Suap per posta raccomandata, via fax, via pec o personalmente allo Sportello Imprese.
Pagina aggiornata in data 12/11/2012.