12 Gennaio 2012 Modalità di presentazione del D.U.R.C dopo il decreto salva Italia

Con l'entrata in vigore della legge 183/2011 gli operatori del commercio su area pubblica non devono più presentare il documento di regolarità contributiva (DURC) in quanto è lo Sportello Imprese a verificare d'ufficio la regolarità contributiva delle imprese autorizzate presso l'INPS.

Sulla base di quanto previsto dalla richiamata legge nazionale la Regione Emilia Romagna, con atto 4 gennaio 2012 - Pg. n. 2049, ha specificato le modalità operative prevedendo che gli operatori entro il 31 gennaio di ogni anno o al momento della presentazione delle richieste di autorizzazione devono fornire al Suap le indicazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva INPS e INAIL.

Pertanto, gli operatori che devono effettuare la sola comunicazione dei dati per la verifica possono presentare il:

- modulo per trasmissione dati verifica DURC

Inoltre è stata aggiornata la sezione modulistica relativa al commercio su area pubblica ed in particolare i seguenti modelli:

- domanda di autorizzazione con posteggio;

- domanda di subingresso con posteggio;

- domanda di rilascio o subingresso in autorizzazione per il commercio itinerante

I modelli possono essere presentati al Suap per posta raccomandata, via fax, via pec o personalmente allo Sportello Imprese.

Pagina aggiornata in data 12/11/2012.