19 Aprile 2011 Commercio su area pubblica - obbligo di presentazione del DURC

A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n.1 del 10.02.2011,  è stata aggiornata la modulistica con le dichiarazioni relative alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte degli operatori del commercio su aree pubbliche.

Il DURC deve essere presentato :

  • da chi richiede una nuova autorizzazione
  • da colui che richiede di subentrare in attività già in essere ( in questo caso il DURC dovrà essere presentato anche dal cessionario)

Il DURC e la certificazione di regolarità contributiva hanno, ai fini dei presenti  adempimenti, validità di 6 mesi.

La dichiarazione relativa al DURC dovrà pertanto essere allegata alla modulistica in caso di :

  • domanda di autorizzazione con posteggio o itinerante
  • domanda di subingresso nell'autorizzazione con posteggio ( con esclusione del caso di reintestazione da parte del proprietario)
  • richiesta di scambio consensuale di posteggio
  • richiesta di miglioria del posteggio

Non occorre presentare il DURC nell'ipotesi di subingresso per reintestazione (cioè al termine del periodo d'affitto o nei casi di risoluzione o rescissione del contratto).

I soggetti che non hanno obbligo contributivo come commercianti, in luogo del DURC presentano una dichiarazione attestante la propria posizione contributiva.

Le imprese non ancora iscritte al Registro delle Imprese devono presentare il DURC entro 180 dall'iscrizione.

Pagina aggiornata in data 19/04/2011 a seguito dei chiarimenti forniti dalla Regione con nota del 14/04/2011