Progetti per l'impresa

  • Requisiti delle imprese agevolabili vedi

    Quando l’impresa si intende costituita?
    L’impresa si intende costituita, in caso di società, al momento dell’avvenuta stipulazione dell’atto costitutivo secondo le forme previste dalla normativa civilistica e, in caso di ditta individuale, al momento dell’avvenuta iscrizione al registro delle imprese.

    Cosa si intende per nuova impresa?
    Per nuove imprese si intendono sia quelle da costituire successivamente alla data di presentazione del progetto di impresa (persone fisiche che si intendono costituire in impresa) sia le imprese costituite da non più di 36 mesi dalla data di esecutività della determinazione dirigenziale di approvazione del bando in uscita.

    Posso partecipare al bando pur non avendo costituito l’impresa?
    Sì. Possono partecipare al bando sia imprese già costituite che persone fisiche che intendono costituire un’impresa con obbligo di costituzione entro 150 gg. dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni finanziarie.

    Posso partecipare al bando anche se l’impresa di cui sono legale rappresentante ha ottenuto altre agevolazioni finanziarie pubbliche?
    Le agevolazioni del bando sono concesse a titolo “de minimis”: ciò significa che una stessa impresa non può essere agevolata in misura superiore a 200.000,00 euro su un periodo di 3 esercizi finanziari, fermo restando il limite piu' favorevole di 500.000,00 euro per le imprese di fornitura di servizi di interesse economico generale e qualora ricorrano le condizioni stabilite dal Reg. Cee 360/2012.  Se l’impresa nel triennio considerato ha ottenuto altre agevolazioni a titolo “de minimis” potrà ottenere le agevolazioni del bando in misura massima pari alla differenza tra l’importo limite di 200.000,00 euro e quanto già ottenuto in precedenza.
    Sono escluse dal bando le imprese che hanno già ottenuto agevolazioni finanziarie “de minimis” ai sensi della Legge 266/97 art. 14 ad eccezione delle imprese che abbiano completamente realizzato e anche rendicontato il progetto finanziato, purchè rientrino nel limite "de minimis" a fronte di progetti di significativo sviluppo dell'impresa (potenzialità del progetto di impresa, innovatività). Sono altresì escluse le imprese nella cui compagine sociale o i cui legali rappresentanti siano stati o siano legali rappresentanti o titolari di quote/azioni, oppure dell’intero, di altra impresa beneficiaria delle agevolazioni previste dalla della Legge 266/97 art. 14.

    Quando si può parlare di sviluppo per un’impresa esistente già localizzata nella zona di degrado?
    Le imprese già localizzate nell’area di degrado alla data di esecutività del bando, se appartenenti al settore dell’ ICT, al settore dell’artigianato artistico e di servizio, del commercio al dettaglio in sede fissa e della Moda&Design, così come declinati nel bando, possono concorrere all’ottenimento delle agevolazioni esclusivamente a fronte di progetti di sviluppo e di ampliamento della loro attività.
    Si parla di sviluppo quando si verifica la nascita di un’attività nuova che porta a una diversificazione dell’attività d’impresa, oppure attività esistente che si differenzia affrontando investimenti specifici, a cui si affianca eventualmente un incremento dell’occupazione e un eventuale ampliamento in termini di spazio.

  • Requisiti del proponente il progetto d'impresa vedi

    Sono legale rappresentante di un’impresa che attualmente rientra nella definizione “piccola impresa” a norma dell'art. 2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, ma che sforerà tali parametri a seguito della realizzazione del progetto di sviluppo d’impresa da finanziare. Posso partecipare al bando?
    Si. Il requisito di “piccola impresa” deve sussistere soltanto al momento della data di chiusura del presente bando. Il bando non pone limiti alla possibilità di sviluppo dell’impresa.

    Posso presentare più progetti?
    No. In primo luogo i richiedenti dovranno scegliere una delle linee di contribuzione: “Information and Communication Technology" oppure "Artigianato e commercio al dettaglio in sede fissa" o "Moda &Design", presentare una sola domanda per una sola di esse. Saranno escluse le domande presentate da soggetti che sono legali rappresentanti e/o titolari di quote e/o dell’intera impresa per più linee di contribuzione.

  • Obblighi relativi all'insediamento in area di riqualificazione economica vedi

    E’ necessario insediare la sede legale oppure la sede operativa dell’impresa in area di riqualificazione economica?
    Sì. Occorre insediare la sede operativa dell’impresa in area a rischio di degrado. In tale sede dovrà essere sviluppata l’attività del progetto d’impresa così come da business plan approvato e finanziato. La sede legale dell’impresa può essere insediata fuori area di riqualificazione economica.

    Posso partecipare al bando anche se non ho ancora individuato il locale in area a rischio di degrado nel quale insediare la sede operativa dell’impresa?
    Sì. Per partecipare al bando non è necessario aver individuato la sede operativa in area di riqualificazione economica. L’insediamento e l’avvio dell’attività nella sede operativa in area di riqualificazione economica dovrà essere effettuato entro 150 gg. dalla data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni finanziarie. Le imprese già costituite non ancora insediate dovranno trasferire la propria sede principale in area di riqualificazione economica oppure aprirvi una sede secondaria.
    La sede dell’impresa nell’area di riqualificazione economica dovrà essere operativa e caratterizzata da autonomia gestionale. In tale sede andranno localizzati gli investimenti oggetto dell’agevolazione e si dovrà svolgere continuativamente l’attività relativa al progetto d’impresa.

    Cosa si intende per autonomia gestionale e operativa?
    Una sede dotata di autonomia gestionale e operativa vive di vita propria, ossia non dipende nello svolgimento della propria attività da input derivanti da altre sedi. Ha propri dipendenti e un proprio responsabile con autonomia gestionale.

    Posso partecipare al bando anche se la sede operativa della mia impresa è già insediata in area a rischio di degrado?
    Si. In tal caso occorre soltanto mantenere la presenza della sede operativa dell’impresa in area di riqualificazione economica; non occorre, pertanto, aprire una nuova sede operativa nell’area.

    Qual è la presenza che deve essere assicurata nella sede operativa localizzata in area a rischio di degrado?
    Una delle finalità pubbliche previste dalle fonti normative che hanno ispirato il bando è la riqualificazione di particolari aree della città colpite da fenomeni di degrado urbano e sociale attraverso l’insediamento lo sviluppo di progetti d’impresa in tali zone. Per tale ragione, è richiesto che l’attività per la quale sono state concesse le agevolazioni finanziarie venga svolta continuativamente per un periodo pari a 5anni a decorrere dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziari nella sede operativa dell’impresa localizzata in area a rischio di degrado. Durante tale periodo di tempo è pertanto richiesta una presenza nella sede operativa almeno pari a 20 ore settimanali distribuite su almeno quattro giorni della settimana, esclusa la domenica. Eventuali variazioni di tali orari dovranno essere comunicati preventivamente all’Amministrazione Comunale. Occorre, inoltre, garantire l'identificazione, l’accessibilità e la visibilità della sede operativa all’esterno per consentire sopralluoghi e controlli da parte dell’Amministrazione Comunale.

  • Caratteristiche delle spese ammissibili ad agevolazione vedi

    In sintesi vengono descritte le spese ammissibili ad agevolazione ma per una informazione più dettagliata è necessario fare riferimento ai singoli bandi di concessione delle agevolazioni finanziarie

    Quali sono le tipologie di spese ammissibili?
    Sono ammesse a contributo tutte le spese, al netto di IVA e che non siano state oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche, connesse alla realizzazione del progetto d’impresa nelle zone a rischio di degrado rientranti nelle seguenti tipologie:

    - spese in conto capitale relative all’acquisto di beni materiali ed immateriali a utilità pluriennale (investimenti) direttamente collegati al ciclo produttivo aziendale, a condizione che siano nuovi di fabbrica e che non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni finanziarie.

    - spese in conto gestione relative all’acquisto di materie prime (da non destinare senza alcuna trasformazione e lavorazione alla vendita e strettamente connessi alla realizzazione dei volumi di produzione e fatturato previsti), alle utenze, canoni di locazione per immobili risultanti dal certificato di iscrizione della Camera di Commercio (sede dell’azienda risultante dall’iscrizione al registro delle imprese nelle zone a rischio di degrado), spese per prestazioni di servizi (es. spese di pubblicità, promozione, servizi di consulenza/assistenza connessi all’attività gestionale, spese per servizi connessi all’attività di commercializzazione e vendita es. fiere), spese per formazione e qualificazione del personale (soci assunti dalla società, personale dipendente, lavoratori a tempo determinato, collaboratori a progetto). Sono comprese le utenze per collegamento ad internet, canoni per servizi di hosting/housing.

    Qual è l’intervallo di tempo di agevolazione delle spese per investimenti?
    Sono agevolabili le spese relative a beni nuovi di fabbrica localizzati nella sede operativa in area di degrado e che non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche, sostenute dalla data di presentazione della domanda fino al 24° mese successivo alla data del provvedimento di concessione dell'agevolazione. Ad eccezione di quelle relative a progettazione, studi di fattibilità economica-finanziaria e di valutazione dell’impatto ambientale che risultino sostenute al massimo entro i 6 mesi precedenti alla data della domanda. Tutte le spese devono essere documentate e la data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo a prescindere dalla data dell’effettivo pagamento.

    Esempio
    Data di presentazione della domanda: 15/06/2007;
    Data del provvedimento di concessione dell'agevolazione 15/10/2007;
    Intervallo di agevolazione Spese per Investimenti: data delle fatture/note di spesa compresa tra 15/06/2007 e 15/10/2009 (ad eccezione delle spese relative alla progettazione, studi di fattibilità economico – finanziaria e di valutazione dell’impatto ambientale che possono presentare data fino a 6 mesi prima del 15/06/2007 data di presentazione della domanda).

    Qual è l’intervallo di tempo di agevolazione delle spese di gestione?
    Le spese di gestione sono agevolabili dalla data di inizio dell’attività d’impresa nella sede localizzata in area di degrado fino al termine del 24° mese successivo.

    Esempio 1
    Data di presentazione della domanda: 15/06/2007
    Data di avvio dell’attività in area di degrado comunicata contestualmente all’Amministrazione Comunale: 11/03/2008. Intervallo di agevolazione Spese di Gestione: data delle fatture/note di spesa compresa tra 11/03/2008 e 11/03/2010.


    Qual è l’orizzonte temporale previsionale di riferimento per il business plan?
    Il progetto di impresa deve essere sviluppato con un orizzonte temporale di almeno 3 anni. I tre anni possono essere considerati:.

       

    • a partire dalla data di presentazione della domanda, se il soggetto proponente ha intenzione di avviare la sua attività immediatamente;

       

    • a partire dalla data presumibile di chiusura dell'istruttoria ( 120gg dalla data di chiusura del bando);

       

    • a partire dalla data di avvio dell'attività nella zona di riqualificazione economica;

    in ogni caso, in applicazione del D.M 267/2004, l’intervallo temporale consentito al soggetto beneficiario per realizzare investimenti è indicato nel bando oggetto della domanda. Il termine per sostenere gli investimenti è entro 24 mesi dalla data del provvedimento di concessione dell’agevolazione.

  • Tipologia delle agevolazioni finanziarie vedi

    Quali sono le tipologie delle agevolazioni finanziarie?
    Saranno concesse agevolazioni finanziarie nella forma di prestiti a tasso agevolato fisso annuo dello 0,50% e contributi a fondo perduto. Saranno agevolabili spese per investimenti, nella forma di contributo a fondo perduto e prestito a tasso agevolato, nel limite massimo del 50% delle spese per investimenti ammesse ad agevolazione. Saranno agevolabili spese di gestione esclusivamente nella forma di contributo a fondo perduto nel limite massimo del 50% delle spese di gestione ammesse ad agevolazione.

    Qual è l’ammontare massimo delle agevolazioni finanziarie a cui si può accedere?
    I contributi a fondo perduto unitamente al finanziamento a tasso agevolato non potranno superare il 50% delle spese ammesse ad agevolazione (investimenti e/o spese di gestione).
    L’importo massimo dell'agevolazione (prestito a tasso agevolato e contributo a fondo perduto) è di € 150.000,00.
    Le agevolazioni alle singole imprese non potranno comunque superare il limite degli aiuti de minimis, come definito da Regolamento (CE) N. 1998 del 15 dicembre 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea L379/5 del 28 dicembre 2006 che cita: "(...)L’importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa, da parte delle autorità nazionali, regionali o locali non può superare 200.000,00 Euro, nell'arco di tre esercizi finanziari, fermo restando il limite piu' favorevole di 500.000,00 euro per le imprese di fornitura di servizi di interesse economico generale e qualora ricorrano le condizioni stabilite dal Reg. Cee 360/2012. Tale massimale si applica a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria (...)".

    E’ possibile richiedere solo agevolazioni in c/gestione?
    No, non è possibile. Una tale richiesta non è coerente con la filosofia del bando, volto a concedere agevolazioni finanziarie per lo sviluppo di progetti di investimento imprenditoriali. L’ammontare delle agevolazioni concesse in c/gestione non può superare quello delle agevolazioni concesse in c/capitale.
    Saranno agevolabili spese di gestione, nella forma di contributo a fondo perduto, nel limite massimo del 50% delle spese di gestione ammesse ad agevolazione e per un importo massimo pari al 50% del totale dell'agevolazione concessa esclusivamente per nuove imprese (da costituire o costituite da non più di 24 mesi dalla data di esecutività della determinazione dirigenziale P.G.N. 6264/2009 di approvazione del presente Bando: 19.01.2009

    E’ possibile richiedere solo agevolazioni a fondo perduto?
    No, non è possibile. La legge finanziaria n. 289/2002 impone il finanziamento alle imprese in parte a prestito ed in parte a fondo perduto. Il fondo perduto può essere al massimo pari al finanziamento.

  • Erogazione delle agevolazioni finanziarie e rimborso del finanziamento a tasso agevolato vedi

    Quali sono le modalità di erogazione delle agevolazioni?
    Le imprese beneficiarie potranno richiedere l'anticipazione dell'agevolazione nella misura massima del 40% per il contributo a fondo perduto e nella misura massima del 40% per il prestito a tasso agevolato. L’anticipo dell'agevolazione sarà pari alla somma del 40% (misura massima) del prestito a tasso agevolato e del 40% (misura massima) del fondo perduto.

    Nel caso in cui richieda l’anticipazione dell’agevolazione e mi venga rilasciata la garanzia fidejussoria bancaria/polizza assicurativa, quando mi verrà erogato l’anticipo?
    L'anticipo per le spese per investimenti sarà erogato successivamente alla costituzione in impresa, alla stipulazione del contratto di affitto del locale (nell’area di riqualificazione economica), alla presa in consegna dello stesso ed all'avvio dei lavori per l'adeguamento funzionale del locale all'attività di impresa (ristrutturazione e/o arredi).
    L’anticipo per le spese di gestione sarà erogato successivamente all’insediamento ed all’avvio dell’attività, oltre che all’effettiva costituzione in impresa, nell’area di riqualificazione economica.

    Saldo dell'agevolazione finanziaria
    Il saldo del prestito a tasso agevolato (spese per investimenti) e del contributo a fondo perduto (spese di gestione e/o spese per investimenti), sarà erogato a seguito della realizzazione del progetto d'impresa (progetto d’investimento e spese in conto gestione), dopo le verifiche sulle spese entro 120gg dalla data di ricezione della documentazione necessaria prodotta dal beneficiario previa presentazione di garanzia fidejussoria per l'importo del rimborso del prestito.

    In quanto tempo il finanziamento a tasso agevolato deve essere rimborsato?
    Il rimborso dovrà avvenire secondo un piano pluriennale di rientro a rate annuali comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza al 31 Dicembre di ogni anno.
    Il rimborso dovrà avvenire dall'anno successivo alla data del provvedimento che dispone l'erogazione del saldo e non oltre il quarto anno a partire da tale data.
    In caso di ritardo nel rimborso delle rate del finanziamento, l'impresa è tenuta al pagamento degli interessi di mora, calcolati in base al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di scadenza della rata non pagata maggiorato di tre punti percentuali. L'obbligo di corresponsione di tali interessi di mora decorre dalla data di scadenza della rata non pagata senza bisogno di alcuna intimazione, né messa in mora.
    In caso di ritardato pagamento anche di una sola rata per più di un anno l'Amministrazione potrà procedere alla revoca delle agevolazioni finanziarie.

  • Ammissibilità di talune spese vedi

    Sono ammissibili ad agevolazione le spese di consulenza per la redazione del business plan?
    Si. Rientrano nel piano spese per investimenti alla macrovoce “Studi di fattibilità, progettazione esecutiva, direzione lavori e servizi di consulenza e assistenza” e sono ammissibili ad agevolazione nel limite del 10% del totale spese per investimenti, fino ad un massimo di 2.500,00 Euro.

    Sono ammissibili ad agevolazione nel piano spese per investimenti le spese di pubblicità e comunicazione?
    La collocazione naturale di tali spese è nel piano spese di gestione in quanto nella maggior parte dei casi si tratta di spese che esauriscono la loro utilità nel corso dell’anno: l’efficacia di una campagna pubblicitaria normalmente è limitata a due, tre mesi al massimo. E’ ammessa la possibilità di imputare tali spese al piano spese per investimenti se si tratta di spese pubblicitarie a carattere pluriennale: ad esempio la campagna pubblicitaria per il lancio di un nuovo prodotto può essere imputata alla macrovoce “Acquisto brevetti, realizzazione di brevetti, realizzazione marchio aziendale, ecc.”

    Qual è la natura delle spese per ricerca e sviluppo ammissibili ad agevolazione in c/investimenti?
    Si tratta delle spese di ricerca e sviluppo a carattere pluriennale relative a consulenze esterne di imprese o centri di ricerca documentate da fattura oppure ore lavoro di personale dipendente dell’impresa impegnato in attività di ricerca di sviluppo. Tali spese dovranno essere iscritte a Stato Patrimoniale ed essere ammortizzate. Non risulta agevolabile il lavoro dei soci impegnati in attività di R & S, non essendo ammissibili a norma del bando le spese per acquisto di beni e/o servizi resi dal titolare o da soggetti che siano stati o siano soci e/o amministratori e/o legali rappresentanti dell’impresa o da imprese controllanti, controllate, collegate all’impresa beneficiaria. Le spese per le attrezzature e i macchinari da destinare ad attività di ricerca e sviluppo risultano spese ammissibili, ma vanno imputate alla macrovoce “Acquisto di impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica”.

    Dove va inserito lo stipendio dell’imprenditore e come si calcola?
    L’imprenditore viene assimilato a un lavoratore dipendente e la sua remunerazione, comprensiva di oneri contributivi e quota TFR, viene quindi allineata a quella di mercato per impieghi simili. Il suo salario è un onere figurativo che viene inserito nella voce e.3 del C.E. a margine di contribuzione, al fine di evitare che l’utile venga gonfiato per la mancata considerazione del costo relativo alla retribuzione del suo lavoro in impresa.

    Quali sono i vincoli imposti all’agevolazione delle spese di cui alla macrovoce “Opere murarie e assimilate comprese quelle per l’adeguamento funzionale dell’immobile alle esigenze produttive e/o per la ristrutturazione dei locali”?
    Le spese di tale macrovoce sono ammissibili ad agevolazione, nella misura massima del 50% del totale spese per investimenti, se collegate ad altri investimenti a carattere produttivo e comunque non possono superare il 60% del totale degli investimenti ammissibili; inoltre, nel caso di immobile in affitto, il contratto d’affitto dovrà essere stipulato per un periodo pari a 5 anni a decorrere dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie. Per l’agevolazione di tale spese è necessario che l’impresa non trasferisca la propria sede operativa (sia nel caso di immobile di proprietà che nel caso di immobile in affitto) in area di degrado, mantenendo la localizzazione per un periodo pari a 5 anni a decorrere dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie.

    In quali casi il costo del lavoro può considerarsi una spesa agevolabile?
    I salari, gli stipendi e gli altri oneri relativi al personale sono spese in conto gestione non agevolabili. Non risulta agevolabile il costo del lavoro dei soci che lavorano all’interno dell’impresa, i salari e gli stipendi del personale dipendente, il compenso dei lavoratori a tempo determinato, il compenso dei collaboratori a progetto.
    Si configura come agevolabile, invece, solo ed esclusivamente:
    - il compenso relativo a prestazioni di lavoro occasionale;
    - le retribuzioni del personale impegnato nell’attività di R&S, poichè sono spese di investimento da iscrivere nel prospetto di determinazione del fabbisogno finanziario.

    Dove vanno inserite le collaborazioni saltuarie?
    Vanno inserite nella voce c.1 del Piano delle spese di gestione agevolabili (SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIABILI) e nella voce b.6 del C.E. previsionale a margine di contribuzione.

    Dove vanno inseriti i costi del personale di R&S?
    Dipende. Se il risultato del lavoro dei dipendenti impegnati a tempo pieno nella R&S è un prototipo dal quale scaturirà una produzione con ricadute pluriennali in termini di ricavi, il costo del loro lavoro può essere considerato un investimento da inserire nella voce B del Piano degli investimenti agevolabili e nella voce a.5 Ricerca e Sviluppo del prospetto di determinazione del fabbisogno finanziario. Se invece il risultato del loro lavoro non ha una ricaduta pluriennale in termini di ricavi sui futuri esercizi ossia se l’attività svolta si configura come routinaria/riparativa/migliorativa, i costi del personale dipendente impiegato in tali attività non sono agevolabili e vanno inseriti nella voce e.1 del C.E. previsionale a margini di contribuzione.

    La R&S svolta dai soci è agevolabile?
    I servizi resi dal titolare o da soggetti che siano stati o siano soci e/o amministratori e/o legali rappresentanti dell’impresa o da imprese controllanti, controllate, collegate all’impresa beneficiaria non sono mai agevolabili (né come spese in c/gestione, né come spese in c/capitale)

    L’aggiornamento del software può considerarsi una spesa in c/gestione o deve considerasi un investimento necessario per la sua funzionalità?
    Gli interventi che può subire un software una volta acquistato sono sostanzialmente di due tipi: manutenzione (quindi aggiornamento con release intermedie o patch) e rilascio di una nuova versione (sostituzione con un major release). Nel primo caso gli interventi sono volti a correggere gli errori presenti nel software rilevati dopo il suo rilascio e servono a garantire un corretto funzionamento del software stesso; nel secondo caso invece viene rilasciato un nuovo software, sostitutivo del precedente, con funzionalità maggiori/differenti.
    L’aggiornamento del software che si configura come manutenzione rientra nella voce c.2 del Piano delle spese di gestione agevolabili (SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI FISSI) e nella voce e.5 del C.E. previsionale a margine di contribuzione; l’aggiornamento come rilascio di una nuova versione va invece inserito nella voce E del Piano degli investimenti agevolabili e nella voce Impianti e macchinari del prospetto di determinazione delle principali voci dell'attivo e del passivo.

    Sono ammissibili ad agevolazione nel piano spese di gestione le spese relative a canoni di leasing per l’acquisto di beni?
    No, tali spese non risultano ammissibili a contributo.

    Sono ammissibili ad agevolazione le spese fatturate da imprese di proprietà di soci/amministratori/legali rappresentanti dell’impresa beneficiaria oppure da imprese controllanti/controllate/collegate all’impresa beneficiaria?
    Tali spese non sono ammissibili ad agevolazione.

  • Obblighi di comunicazione del beneficiario dell'agevolazione finanziaria vedi

    Che cosa occorre comunicare all’Amministrazione Comunale nel momento in cui si inizia a sviluppare il progetto d’impresa?
    L’impresa deve comunicare contestualmente all’avvio dell’attività (non sono considerate ammissibili dichiarazioni non contestuali) di aver avviato lo sviluppo del progetto d’impresa, come da business plan approvato, nella sede localizzata in area a rischio di degrado specificando sede operativa e data di avvio dell’attività.
    Per avvio dell’attività si intende il momento a partire dal quale l’impresa, dopo aver preso possesso del locale ed aver effettuato eventuali ristrutturazioni e adeguamenti funzionali, è presente stabilmente nella sede operativa in area a rischio di degrado svolgendo l’attività produttiva prevista nel business plan. Per le imprese esistenti, l’avvio dell’attività corrisponde al momento a partire dal quale si inizia a sviluppare il progetto presentato all'Amministrazione Comunale nella sede operativa in area di degrado.
    Lo sviluppo del progetto d’impresa contenuto nel business plan può iniziare precedentemente alla data di comunicazione di assegnazione del contributo finanziario. L’impresa è comunque tenuta a comunicare l’avvio dell’attività all’Amministrazione Comunale anche se non sa ancora se percepirà il finanziamento.
    La data di avvio dell’attività viene presa come riferimento per il calcolo dell’intervallo di tempo per l’agevolazione delle spese di gestione.

    Nel corso di realizzazione del progetto d’impresa, possono essere variate le spese previste nel business plan?
    Si, sono ammesse variazioni a tali spese. Può trattarsi di variazioni tra singole macrovoci di spesa che non alterino il totale delle spese ammesse a contributo (Es. Macrovoce A: – 2.500; Macrovoce B: + 2.500). In caso di variazioni tra macrovoci del piano spese per investimenti approvato, in aumento o in diminuzione, che superano il 30% del totale della singola macrovoce occorre una preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale. Nella richiesta di variazione occorrerà indicare i motivi della variazione, le spese soggette a variazione con relativa descrizione, gli importi approvati in sede di domanda ed i nuovi importi richiesti. Per le variazioni tra le macrovoci delle spese di gestione indicate nel piano approvato non sarà necessaria alcuna autorizzazione.
    Qualora, comunque, si debbano apportare modifiche sostanziali al progetto d’impresa, cioè modifiche che ne alterino le caratteristiche sostanziali, occorrerà una preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale.

    Nel corso di realizzazione del progetto d’impresa, possono essere effettuate variazioni di legale rappresentante e/o di struttura societaria?
    E’ possibile effettuare tali variazioni previa comunicazione all’Amministrazione Comunale oppure con comunicazione tempestiva entro 15 gg dall’avvenuta variazione se coerenti alle indicazioni del Bando.
    I nuovi soci dovranno risultare funzionali alla realizzazione del progetto d’impresa finanziato e la variazione dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme per l’ammissione alle agevolazioni del bando. Qualora vi sia l’uscita dalla società di soci proponenti il progetto dovrà essere dimostrato come farvi fronte, individuando chi possa apportare le competenze venute a mancare.
    Nel caso di sostituzione del legale rappresentante, dei soci, dei soggetti con poteri di rappresentanza, degli amministratori senza poteri di rappresentanza, occorrerà che il nuovo/i soggetti sottoscrivano le autodichiarazioni contenute nel modulo di domanda "A" o "B" e nell'allegato "C" o "D" subentrando in tal modo nell’ottenimento dell’agevolazione finanziaria e negli obblighi relativi. Nel caso di sostituizione del legale rappresentante, dei soci, dei soggetti con potere di rappresentanza, degli amministratori senza poteri di rappresentanza, occorrera' che il sottoscrittore della domanda (legale rappresentante) sottoscriva le autodichiarazioni con una una nuova domanda (Modulo A).